Il contratto di rendimento energetico

dicembre 3, 2015 | posted in: Attualità Incontri Consigli, Normative edifici | by

La diffusione dei contratti di rendimento energetico o EPC (Energy Performing Contracting) da non confondersi con i “vecchi” contratti di gestione calore, stanno avendo sempre maggior diffusione negli edifici con riscaldamento centralizzato, spinti dalle nuove direttive europee che prevedono l’obbligo entro il 31.12.2016 di passaggio alla termoregolazione e contabilizzazione dei consumi.

Nell’ambito degli EPC, l’attività precedentemente descritta, rappresenta però un tassello di un quadro più ampio che ha come obiettivo la complessiva riqualificazione energetica del fabbricato, attraverso l’esecuzione di tutte le opere necessarie a raggiungere lo scopo.

Ma vediamo anzitutto cosa si intende per contratti di rendimento energetico (art. 2 Direttiva 2012/27/UE). La definizione li descrive come accordi contrattuali tra il beneficiario ed il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell’ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi energetici.

I punti cardine su cui si basa il contratto pertanto sono :

– determinazione di tutti gli interventi per l’efficientamento energetico attraverso apposita diagnosi energetica (es. coibentazioni, termoregolazione, sostituzione centrale termica);

– resa economica certificata dell’efficientamento energetico;

Al cliente infatti (nel nostro caso il Condominio) viene garantito un risparmio predeterminato, sul quale il fornitore deve spendere specifica garanzia. Il cliente quindi avrà la possibilità concreta di pianificare un progetto di risparmio negli anni, che garantisca l’ammortamento della spesa inizialmente sostenuta.

Ad occuparsi della gestione dei contratti EPC sono le cosiddette ESCO (Energy Service Company), le quali si intendono come società operanti nell’ambito dell’efficientamento energetico, occupandosi degli oneri organizzativi e di pianificazione, assumendosi il rischio dell’iniziativa. I risparmi  ottenuti vengono condivisi fra la ESCO ed il Committente, attraverso modalità predeterminate in sede di contratto.

Gli interventi di riqualificazione energetica, possono essere autofinanziati dal cliente stesso e quindi pagati al momento della loro esecuzione, oppure attraverso approvvigionamento esterno, attraverso appositi finanziamenti bancari, previsti dalla stessa normativa europea.

Ciò che rende in definitiva interessante l’EPC è la garanzia del risparmio economico attraverso il miglioramento della performance energetica del fabbricato, anche attraverso specifiche fideiussioni.

Capobianco Dott. Mattia

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